Art. 6.
(Attività di informazione a livello
territoriale).

      1. Nelle materie di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, sono tenuti a darsi reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza. Per le medesime finalità i sindaci ed i presidenti delle province possono attivare incontri con i responsabili delle forze di polizia competenti per territorio.
      2. Al fine di cui al comma 1:

          a) il presidente della giunta regionale, il presidente della provincia e il sindaco possono richiedere alle autorità di pubblica sicurezza e alle forze di polizia competenti per territorio informazioni sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi di attività delle forze di polizia;

          b) le autorità di pubblica sicurezza possono richiedere alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio informazioni sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano insicurezza, rilevati sul territorio, nonché

 

Pag. 12

sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi della polizia amministrativa locale.